DOMANDE FREQUENTI
D. - Ho chiesto all'amministratore del condominio in cui abito di visionare i giustificativi di spesa del bilancio ma con continue scuse ha sempre rimandato l'appuntamento per poi arrivare a dirmi che se non mi fido di lui è preferibile che l'assemblea nomini un nuovo ammistratore.L'assemblea non si decide, che posso fare ?
R.- Lei ha il diritto di visionare i giustificativi di spesa e l'amministratore il dovere di mostrarglieli. Rinnovi la Sua richiesta all'amministratore per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno dandogli un limite di tempo ragionevole. Se entro questo limite non avrà ottenuto il suo scopo, si rivolga ad un legale che provvederà ad ottenere la documentazione richiesta per via giudiziaria.
D. - Quando è necessaria la nomina di un amministratore condominiale?
R. - La nomina è necessaria quando i condomini sono più di quattro, ex art. 1129 c. c.. Qualora siano quattro o meno, nulla vieta che essi comunque provvedano a nominare un amministratore, ma, se sono cinque, la nomina è imposta dalla legge e, in caso di disaccordo o inerzia dell'assemblea, anche uno solo dei condomini può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché nomini l'amministratore. Il potere-dovere di nominare l'amministratore rientra comunque tra le attribuzioni dell'assemblea, cosicché si può ricorrere al Tribunale soltanto dopo la convocazione dell'assemblea e la constatazione dell'impossibilità o della mancanza di una valida delibera al riguardo. In ogni caso l'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria ha le stesse competenze dettate dal codice civile, agli artt. 1129 e segg. per l'amministratore nominato dall'assemblea.
D. - Il mio amministratore ripartisce tutte le spese condominiali in parti uguali; è corretto questo tipo di ripartizione ?
R. - No. La ripartizione delle spese deve avvenire secondo le tabelle millesimali che sono lo strumento attraverso il quale si stabiliscono le quote di partecipazione alle spese e i diritti di ogni condomino sulle parti comuni di un condominio. I millesimi con la relativa tabella di solito si trovano nei regolamenti condominiali o negli atti di compra vendita.
D.- Risiedo in un appartamento in fitto: quali spese sono di competenza dell'inquilino e quali del proprietario dell'appartamento ?
R. - L'inquilino paga : luce scale, ascensore, telefono condominiale interno all'ascensore, impresa di pulizie, manutenzione ascensore, manutenzione estintori, sostituzione lampadine fulminate, manutenzione ordinaria dell'ascensore e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di cui è dotato il condominio.Il proprietario tutte le spese di manutenzione straordinaria ( per esempio una sostituzione del portone ). Assicurazione dello stabile e spese di amministrazione dipende dal contratto di locazione o dagli accordi tra proprietario e inquilino, possono essere completamente a carico del proprietario o divise al 50% o ancora una a carico del proprietario e l'altra dell'inquilino.